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Giuseppe Stefanucci

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Mario Monteverdi

May 19

NOVITÀ DELLA FINANZIARIA: DAL 1° GENNAIO 2009 OBBLIGATORIA L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Oltre alle disposizioni relative alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici la Finanziaria 2008 prevede ulteriori disposizioni relative agli aspetti energetici e ambientali. In particolare:
  • I Comuni possono introdurre un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile;
  • A decorrere dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio (così come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 192 del 2005).
Ai sensi del comma 289 dell'art. 2, inoltre, dal 1° gennaio 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa (compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento).
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima richiesta è pari a 5kW.
È tuttavia evidente che, in particolare in ambito urbano, gli "impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" che potranno essere più agevolmente installati sono gli impianti fotovoltaici.
May 15

CASSAZIONE: IL CONDOMINO È RESPONSABILE DEI DEBITI DEL CONDOMINIO SOLO PER LA QUOTA CHE GLI COMPETE

Con la sentenza n. 9148 del 9 aprile 2008, la Corte di Cassazione è intervenuta sui debiti contratti dal condominio e sulle responsabilità dei singoli condomini, esprimendosi in senso contrario all'orientamento prevalente della giurisprudenza.
La giurisprudenza dominante ha sempre sostenuto la natura solidale delle obbligazioni dei condomini.
Finora, infatti, era largamente prevalente il principio secondo cui la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi ha natura solidale, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 1294 del Codice Civile (per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione).
In altre parole il creditore nei confronti del condominio poteva rivalersi nei confronti di uno qualsiasi dei condomini per l'intero ammontare del credito da lui vantato, indipendentemente dalla cifra dovuta dal condomino scelto.
Le Sezioni Unite Civili, ora, con la citata sentenza n. 9148/2008, hanno affermato che la responsabilità dei condomini è regolata da criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 del Codice Civile per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote.
La Suprema Corte ha ritenuto, in pratica, che la responsabilità del condomino è in proporzione alle rispettive quote: il creditore, cioè, potrà rivalersi nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno.
May 13

D.M. 14 gennaio 2008: Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni,

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.02.2008 (S.O. n. 30) sono entrate in vigore lo scorso 5 marzo.
Le principali novità delle nuove norme tecniche sono:
1 - Azioni Sismiche
Le nuove norme accantonano il concetto di "Zona Sismica", almeno ai fini della definizione delle azioni sismiche.
Le accelerazioni ag, infatti, non sono più valutate genericamente sulla base dell'appartenenza ad una zona sismica del comune in cui realizzare l'opera, ma calcolate nell'effettiva posizione geografica del sito.
2 - Gerarchia delle Resistenze
Per le strutture in calcestruzzo armato, il rispetto della gerarchia delle resistenze è divenuto un obbligo pressoché generalizzato, anche per le strutture progettate in classe di duttilità bassa. Ciò comporta, in generale, che la progettazione avvenga seguendo un preciso iter: individuando i possibili meccanismi di rottura; privilegiando, tra tali meccanismi, quelli dissipativi; cioè la struttura deve essere progettata in modo tale che i meccanismi non dissipativi o fragili non si attivino. (Preferire maggiore resistenza nei pilastri rispetto alle travi ed evitare meccanismi di rottura fragili quali rottura per taglio, collasso nei nodi, collasso delle fondazioni)
3 - Verifiche di duttilità
4 - Fondazioni:  sono stati introdotti gli stati limite ultimi di tipo geotecnica e gli stati limite ultimi di tipo strutturale caratterizzati da diverse combinazioni delle azioni, diversi coefficienti di sicurezza specializzati per tipologia di fondazione e di verifica.
May 12

IMPIANTI NEGLI EDIFICI, DAL 27 MARZO 2008 IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO

Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in vigore dal 27 marzo, è il nuovo regolamento in materia di certificazione della conformità alla normativa degli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, sia essa di abitazione privata che di ufficio e di azienda.

La certificazione è obbligatoria nel caso di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, nonché manutenzione straordinaria. Per tutti gli interventi (ad eccezione di quelli riguardanti ascensori e montacarichi) è obbligatoria la redazione di un progetto a cura di un professionista abilitato nei casi più complessi (individuati all'art. 5, comma 2 del decreto) o, in alternativa, per i casi più semplici, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Il progetto deve essere depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui si realizza l'intervento. Le imprese abilitate ad esercitare le attività relative agli impianti sono solo quelle in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del D.M. in oggetto.

L'impresa installatrice rilascia al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti sulla base di uno specifico modello allegato al D.M. Qualora la dichiarazione di conformità non fosse reperibile, fatte salve le relative sanzioni, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista abilitato con esperienza nel settore impiantistico di almeno cinque anni.

La dichiarazione di conformità e, ove previsto, il certificato di collaudo sono necessari ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Inoltre, la dichiarazione di conformità, dovrà essere fornita dal proprietario nel caso di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.